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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57448
Stato 49 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel

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redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.

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quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è

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mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. I titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e

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enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità

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indicati; le erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato

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3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in

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2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle

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1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono

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persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

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disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che

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1. Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o

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imposta nel quale è cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

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fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa

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amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati

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gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello

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dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1

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da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'articolo

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quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

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; c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5; d) i redditi indicati alle lettere l) e

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diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi

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7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: a

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1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote

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dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi

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documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e h) e da o) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la

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imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o

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società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati

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partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale

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esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973

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. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di

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assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e

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collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le

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